Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie di sanzioni amministrative
pecuniarie in generale.
- Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
- Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
presente codice si distinguono in: a) sanzioni relative ad obblighi di
compiere una determinata attivita' o di sospendere o cessare una determinata
attivita'; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni concernenti i
documenti di circolazione e la patente di guida.
- Nei casi in cui e' prevista l'applicazione della sanzione accessoria della
confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di
contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni.
- Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilita' di
qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se
vivo, si estingue ogni proce dura in corso per la sua esecuzione. Se vi e'
stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della
patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su
istanza degli eredi.
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