Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi o di rimozione di opere abusive.
- Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei
luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, I'agente accertatore
ne fa menzione nel verbale di conte stazione da redigere ai sensi dell'art.
200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale
cosŤ redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
accessoria.
- Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2
dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore trasmette copia del ver bale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per ricorrere.
- Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino deiluoghi o
di rimozione delle opere abusive, nel ter mine fissato in relazione all'entit…
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; I'ordinanza costituisce
titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta e' emanata
dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua
sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada.
Eseguite le opere, I'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente
il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per
adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza e' comunicata al
trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
- Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui e' obbligato, il
prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della
strada, d… facolt… a quest'ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle
spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
- Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
I'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria .
- Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di
impossibilitŕ a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore
trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso
il prefetto puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura
dell'ente proprietario, con le modalit… di cui al comma 4.
- L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
