Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attivita'.
- Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di
cessare da una determinata attivita', l'agente accertatore ne fa menzione nel
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella
notificazione da effettuare secondo l'art. 201.Il verbale cosi' redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Ouesta
quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal
verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo
dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
- Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art.203,
commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione
da' atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece
ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione accessoria.
- L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
- Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei
termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla
denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale
e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od
organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto
verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del
trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
- Ove trattasi di attivita' continuativa sottoposta dal presente codice a
determinate condizioni, il trasgressore puo' successivamente porre in essere
le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o
comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti,
consente a che l'attivita' sospesa sia ripresa o continuata. Di cio' e' data
comunicazione al prefetto.
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