Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

  1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

  2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.

  3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.

  4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

  5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo puo' essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non e' stata soddisfatta, nonch‚ delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale e' restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione.

  6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

  7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.


ATTUAZIONI


Art. 394 (Art. 213 Cod. str.)

(Sequestro del veicolo)

  1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice, il veicolo e' condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se e' presente il conducente, il veicolo e' condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero puo' essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene piu' idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.

  2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate e' disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneita' all'assolvimento degli obblighi di custodia.

  3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale e' consegnata all'interessato.

  4. Se non e' possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal prefetto competente. Il soggetto predetto e' nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa e' custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale e' consegnata all'interessato.

  5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonche' dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresi', contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se e' necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.

  6. L'inosservanza di alcune delle formalita' di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilita' relative.

  7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal Codice, ed alla relativa custodia si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

  8. Non puo' essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui e' nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale e' sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato.

  9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo e' realizzata con l'apposizione di uno o piu' fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20 x 30 cm.


Art. 395 (Art. 213 Cod. str.)

(Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate)

  1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo in cui i be trovano.

  2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.


 

 

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