Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della
confisca amministrativa.
- Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della confisca amministrativa l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
- L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo
fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalita' previste dal
regolamento. Di cio' si fa menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalità stabilite dal regolamento.
- Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto ai
sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e'
confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo.
- Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con l'arresto da uno a
otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi.
- Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al
prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al
prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di
dissequestro, il veicolo puo' essere venduto secondo le modalità previste nel
regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria, se questa non e' stata soddisfatta, nonch‚ delle spese di
trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale e' restituito
all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della
vendita e' disposta la distruzione.
- La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene
a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere
consentito mediante autorizzazione amministrativa.
- Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e'
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
ATTUAZIONI
Art. 394 (Art. 213 Cod. str.)
(Sequestro del veicolo)
- Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del
Codice, il veicolo e' condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i
commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se e' presente il conducente, il
veicolo e' condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo
procedente, ovvero puo' essere condotto dallo stesso conducente, su percorso
espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo
provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene piu'
idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative
rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.
- La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate e' disposta di
preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i
componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneita'
all'assolvimento degli obblighi di custodia.
- Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose
sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o
comando e dal custode; copia del verbale e' consegnata all'interessato.
- Se non e' possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose
sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto
all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo
locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un
elenco annualmente predisposto dal prefetto competente. Il soggetto predetto
e' nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa e' custodita sono
indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o
comando e dal custode. Copia del verbale e' consegnata all'interessato.
- Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai
sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei
suoi estremi di identificazione, nonche' dello stato d'uso al momento della
consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono
descritti nel verbale. Il verbale deve, altresi', contenere menzione espressa
degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di
presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente,
nonche' sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della
custodia. Se e' necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale
apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto
verbale.
- L'inosservanza di alcune delle formalita' di cui al comma 5, non esime il
custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle
responsabilita' relative.
- Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal Codice, ed alla
relativa custodia si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
- Non puo' essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose
sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla
legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale
sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il
nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario
sostituire il custode, si redige verbale in cui e' nominato il nuovo custode,
scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli
avvertimenti di cui al comma 5; il verbale e' sottoscritto dal nuovo custode e
notificato all'interessato.
- La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo e' realizzata con
l'apposizione di uno o piu' fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro
parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con
l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le
dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20 x 30 cm.
Art. 395 (Art. 213 Cod. str.)
(Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose
sequestrate)
- L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono
effettuate a cura dell'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo
in cui i be trovano.
- Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli
organi di polizia stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi
trasmettono all'Intendenza di finanza copia del verbale di sequestro,
l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.
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