Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo.

  1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il certificato di idoneita' tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.

  2. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

  3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

  4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

  5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

  6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso.

  7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

  8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.


ATTUAZIONI


Art. 396 (Art. 214 Cod. str.)

(Fermo amministrativo del veicolo)

  1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del Codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394.

  2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del Codice, essa e' effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo e' custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale.

  3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilita' di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente e' autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di constatazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.

  4. La restituzione del ciclomotore e' effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneita' tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.


 

 

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