Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del
veicolo.
- Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo questa e' operata dagli
organi di polizia che accertano la viola zione, i quali provvedono a che il
veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato
e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria e'
indi cata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
- I veicoli rimossi ai sensi del comma precedente sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con
le modalita' previste dal rego lamento di esecuzione. Alle dette spese si
applica il comma 3 del l'art. 2756 del codice civile.
- Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo, questo e'
disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta menzione
nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione
del blocco e' effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento
delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3
dell'art. 2756 del codice civile.
- Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale conte nente
la contestazione della violazione e l'indicazione della effet tuata rimozione
o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di
circolazione si siano presentati all'ufficio o co mando da cui dipende
l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere
alienato o demolito secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonch‚ delle spese di rimozione, di
custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.
- Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco
del veicolo e' ammesso ricorso dal prefetto, a norma dell'art. 203.
ATTUAZIONI
Art. 397 (Art. 215 Cod. str.)
(Rimozione del veicolo)
- La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui
all'articolo 215, comma 1, del Codice, e' attuata dagli organi di polizia che
accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo
in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono
essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e
siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti
proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi
cosi' attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e
comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del Codice,
incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata localita', i
depositi sono piu' d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il
trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello piu' vicino
al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.
- Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del
deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti
all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui
il servizio e' stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del Codice,
e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono
avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia
procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di
deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante
le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione
del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione
all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia
ricevuta.
- Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la
figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla
custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.
- Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui
delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il
titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e
custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente
proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal
custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che
espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha
subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del
verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e'
rilasciata quietanza dal custode.
- All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso, prevista
dall'articolo 215, comma 4, del Codice, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 395.
Art. 398 (Art. 215 Cod. str.)
(Blocco del veicolo)
- Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del
Codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo
di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti
nell'articolo 355, con le modalita' di applicazione indicate nello stesso
articolo.
- Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo,
deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le
spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed
annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento
e' effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia
quietanza. La rimozione avviene secondo le modalita' di cui al comma 1. Della
rimozione e' redatto verbale, di cui una copia e' rilasciata all'avente
diritto.
- All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.
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