Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida.

  1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica per la macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente dell'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C se si tratta della carta di circolazione, del certi ficato di idoneita' tecnica per le macchine agricole, delle autoriz zazioni, licenze, o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici e' deter minata con riferimenteo al luogo della commessa violazione. Il prefeto competente da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di rtitiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.

  2. La restituzione del documento puo' essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertato del compimento delle prescrizioni suddette.

  3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

  4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata. In caso di declara toria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria el'interessato puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del coducmento.

  5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

  6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.


ATTUAZIONI


Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. str.)

(Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida * Sospensione della carta di circolazione)

  1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del Codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via piu' breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394.

  2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, l'annotazione debitamente sottoscritta:

  3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del Codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo e' stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro e' redatto apposito verbale, di cui una copia e' consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.


 

 

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