Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,
della targa o della patente di guida.
- Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o
del certificato di idoneita' tecnica per la macchine agricole o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa,
ovvero della patente di guida, il documento e' ritirato, contestualmente
dell'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro
i cinque giorni successivi al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C se si tratta della carta di circolazione, del certi ficato di
idoneita' tecnica per le macchine agricole, delle autoriz zazioni, licenze, o
della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza
territoriale di detti uffici e' deter minata con riferimenteo al luogo della
commessa violazione. Il prefeto competente da' notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del
trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di rtitiro della targa, si procede
al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
- La restituzione del documento puo' essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene
effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertato del compimento delle
prescrizioni suddette.
- Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di
circolazione o nel certificato di idoneita' tecnica per le macchine agricole,
o nella patente.
- Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche
alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione
accessoria e' confermata. In caso di declara toria di infondatezza
dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria el'interessato
puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del
coducmento.
- L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
- Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e'
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e'
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. str.)
(Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida
* Sospensione della carta di circolazione)
- Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del Codice, di ritiro dei
documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve
consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia
indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente
rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di
tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando
la via piu' breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove
l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo
accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto
compatibili, le norme dell'articolo 394.
- Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di
circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per
consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso
indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento,
l'annotazione debitamente sottoscritta:
- Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1,
del Codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo e'
stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna
all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro e' redatto apposito verbale,
di cui una copia e' consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di
ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
