Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione
- Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della sospensione della validita' della carta di circolazione, questa e'
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del
ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provviso rio di circolazione limitatamente al periodo di
tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
- L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia unitamente a
copia del verbale , nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si
estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola
norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa,
all'entita' del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe apportare.
L'ordinanza e' notificata all'interessato e comunicata
al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento
e' ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare puo' otte nerne la
restituzione da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato
estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne
sospende la validita' ai fini della circolazione sul territorio nazionale per
un determinato periodo, con le stesse modalita'. L'interdizione alla
circolazione e' comunicata all'autorita' competente dello Stato che ha
rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
- Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
Della
restituzione e' data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per
l'iscrizione nei propri registri. Le modalita' per la restituzione del
documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
- Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato puo' proporre ricorso
al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la
sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione
- L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
- Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con l'arresto da un mese
ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da tre a dodici mesi.
ATTUAZIONI
Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. str.)
(Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida
* Sospensione della carta di circolazione)
- Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del Codice, di ritiro dei
documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve
consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia
indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente
rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di
tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando
la via piu' breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove
l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo
accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto
compatibili, le norme dell'articolo 394.
- Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di
circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per
consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso
indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento,
l'annotazione debitamente sottoscritta:
- Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1,
del Codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo e'
stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna
all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro e' redatto apposito verbale,
di cui una copia e' consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di
ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
