Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.

  1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limita tamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

  2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa ed alla entita' del danno apportato, nonch‚ al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

  3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte, si applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

  4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la scrive nei propri registri.

  5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

  6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.


ATTUAZIONI


Art. 400 (Art. 218 Cod. str.)

(Sospensione della patente di guida in caso di recidiva)

  1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del Codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente Codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura e' istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonche' gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione e' fatta nei provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.

  2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.


 

 

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