Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
- Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di guida limita tamente al periodo necessario a condurre il
veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
- L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia
del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma,
e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa ed alla
entita' del danno apportato, nonch‚ al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe cagionare. L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e
comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa
e' iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del
ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da
parte della prefettura.
- Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni
della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima
violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel
verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni
precedentemente disposte, si applica altresi' il comma 2. Qualora la
sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od
ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che
provvede a norma del comma 2.
- Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che la scrive nei propri registri.
- Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
- Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente,
circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.
ATTUAZIONI
Art. 400 (Art. 218 Cod. str.)
(Sospensione della patente di guida in caso di recidiva)
- Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi
dell'articolo 218, comma 3, del Codice, l'aumento della durata della
sospensione della patente di guida a seguito di piu' violazioni della medesima
disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della
patente nei casi previsti dal vigente Codice, presso ogni ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura e' istituito
uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare
della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente,
indicando il relativo periodo, nonche' gli estremi della violazione e la data
di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione e' fatta nei
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti
alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.
- Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le
ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni
commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti
uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di
patente rilasciata all'estero.
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