Art. 219. Revoca della patente di guida.

  1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria nonch‚ nei casi previsti dall'art.120, comma 1.

  2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intesta tario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordi nanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalita' di cui all'art.129, comma 3.

  3. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso e' accolto, il provvedimento stesso e' revocato e la patente e' restituita all'interessato; la restituzione e' comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.


 

 

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