Art. 219. Revoca della patente di guida.
- Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente
di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'articolo 130, comma
1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria nonch‚ nei casi previsti
dall'art.120, comma 1.
- L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della
patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto
indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intesta
tario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordi nanza
stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalita' di cui
all'art.129, comma 3.
- Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al
comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso e'
accolto, il provvedimento stesso e' revocato e la patente e' restituita
all'interessato; la restituzione e' comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
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