Art. 220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente
codice.
- Per le violazioni che costituiscono reato, I'agente od organo accertatore
e' tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai
sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
- La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al
prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di
condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
- Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato
contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al
pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
- L'autorita' giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una
violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha
comunicato la notizia di reato, perch‚ si proceda contro il trasgressore ai
sensi delle disposizioni del capo 1 del presente titolo. In tali casi i
termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte
dell'ufficio o comando suddetti.