Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.
- Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del
reato e' anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare
con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la
violazione stessa.
- La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per
difeno di una condizione di procedibilita'. Si applica la disposizione di cui
al comma 4 dell'art. 220.
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