Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di
reato
- Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amm!nistrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
- Quando dall'atto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' da uno a
sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' da due mesi a un
anno.
- Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione.
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