Art. 224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente
- Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato o di
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
prefetto, se e' previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
provvedimento a accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
provvedimento per la durata stabilita dall'autorita' giudiziaria e ne da'
comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
- Quando la sanzione amministrativa accessoria e' costituita dalla revoca
della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all'inte ressato e all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
- La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accesso ria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle
parti compa tibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabi le di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
- Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di
estinzione e' comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Essa e' iscritta nella patente.
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