Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale.
- Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito l'archivio nazionale
delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come
indicato nell'art. 2.
- Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati
relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare,
agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54 comma 1, lettera n), che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'art. 10. comma 8.
- La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada,
che sono tenuti a trasmettere all'ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico
delle singole strade, allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54 comma 1, lettera n), nonch‚ i
dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la
Direzione generale della M.C.T.C. che e' tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti regi strati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
- In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la
circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a
cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei
dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in conces
sione dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per
la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per
la formazione, la trasmissione,I'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
- Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituito l'archivio
nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art.
47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), 1), m) e n)
- Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati
relativi alle caratteristiche di costruzione e di identifica zione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti
in cui il veicolo sia stato coinvolto;
- L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con
i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli
organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della
Direzione generale della M.C.T.C.
- Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio
nazionale dei veicoli.
- Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
- Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituita l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
- Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i
dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonch‚ a tutti i
procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione,
di revoca, nonch‚ i dati relativi alle infrazioni commesse alla guida di un
deter minato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la
circolazione ed alle sanzioni comminate.
- L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed
aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti
a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento al
C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
- Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi'
specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di
aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.
ATTUAZIONI
Art. 401 (Art. 226 Cod. str.)
(Archivio nazionale delle strade)
- L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi
dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli
incidenti, e' completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad
accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione
selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
- La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie,
come indicato dall'articolo 2 del Codice; per ogni strada e' indicato lo stato
tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in
se', la sua percorribilita' nei vari tratti, le caratteristiche tecniche
geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi
circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonche'
tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta
gli articoli da 20 a 33 del Codice.
- La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni
strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2, del
Codice; per ogni strada e' indicata l'entita' del traffico veicolare distinto
per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si
effettua e per le diverse categorie di veicoli.
- La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per
ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui
l'incidente e' avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti
nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entita' e le
modalita' dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone;
i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del
tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli
coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla
guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a
seguito dell'incidente stesso.
- La quarta sezione contiene lo stato di percorribilita' da parte dei
veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera
n) del Codice; tale stato di percorribilita' deve essere indicato per ogni
strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la
sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del Codice,
sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti
indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31
gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al
ministero dei Lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi.
- La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti
proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio
di cui all'articolo 404, comma 3.
- Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente
aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade
obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del Codice nonche'
attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'archivio nazionale dei
veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di
loro competenza.
- I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni
verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal ministero dei
Lavori pubblici, dall'A.N.A.S. e dalle societa' concessionarie rispettivamente
per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti
proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilita'. Le direttive
devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed
internazionali.
- Le modalita' di consultazione dell'archivio sono determinate nell'ambito
del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori
pubblici. Alle relative maggiori spese verra' fatto fronte con i proventi di
cui all'articolo 228, comma 6, lettera c) del Codice.
- Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il ministro dei
Lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 402 (Art. 226 Cod. str.)
(Archivio nazionale dei veicoli)
- L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale
della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del Codice,
contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e),
f), g), h), i), 1), m), n), del Codice, e' completamente informatizzato ed i
suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione
generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra
loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o
complessiva dei dati da cui risultano popolate.
- La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli
individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di
ammissione alla circolazione.
- La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e
giuridiche che risultino dal certificato di proprieta' o che si siano
dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale,
proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facolta' di
acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.
- La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di
identificazione, i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e
del certificato di proprieta', i dati relativi a tutte le successive vicende
tecniche giuridiche del veicolo stesso.
- La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e
delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci
per conto di terzi ed in conto proprio, nonche' la situazione continuamente
aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.
- La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli
incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per
ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalita', del
tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entita'
dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.
- Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando
i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della
M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici
della stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3 e
4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel
sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema
informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche
interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a
mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica,
nonche' dai notai a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o
cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli
prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. La sezione di cui al comma
6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati
trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di
polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al
popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e'
eseguito dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A., dalle autorita' di polizia,
dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati
record che sono stabiliti con decreto del ministro dei Trasporti e della
Navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di
un mese decorrente rispettivamente dalla data di present dalla data
dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla
data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno
del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di
proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di
costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di
acquisto.
- Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente
articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
all'articolo 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale
della M.C.T.C. Le modalita' di consultazione sono affidate ai programmi
interattivi di interrogazione gia' disponibili o che sara' necessario rendere
disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
- Le modalita' di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di
informatica del Ced della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere
modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e
dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi
correlati alla quantita' di informazioni richieste, ai maggiori oneri
derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.
- L'archivio dei veicoli e' in contatto telematico con l'archivio delle
strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 403.
- Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle
esigenze della Amministrazione, la tempestivita' dell'intervento informatico
nonche' l'uniformita' di indirizzo di tale intervento, la divisione della
Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente
regolamento, gestisce il Centro elaborazione dati, e' posta, ferma restando la
tabella I allegata alla legge 1ř dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del
direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le
competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure
nonche' la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del
ministro dei Trasporti e della Navigazione vengono di conseguenza variate le
competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D
del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della
funzione di direttore del Ceis. L'organizzazione interna del Ceis viene
stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del ministro dei
Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
13 giugno 1991, n. l90.
Art. 403 (Art. 226 Cod. str.)
(Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)
- L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la
Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a
12, del Codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo
116 del Codice, e' completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti
all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in
cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente
interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei
dati da cui risultano popolate.
- La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle
abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del
documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla
guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonche' a tutti i procedimenti
successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la
revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione
professionale.
- La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche
che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.
- La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse
da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del
tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di
contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione
stessa e' stata commessa.
- La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia
che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione
amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione
amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle
norme della circolazione stradale.
- La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli
incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione,
per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalita', del tempo e del
luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entita' dei danni,
delle conseguenze che ne siano derivate, nonche' i dati relativi allo stato
dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al
comma 5.
- Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente
utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione
generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici
centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del
ministero dell'Interno, per il tramite del collegamento informatico integrato
gia' esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della
M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli
affari del personale del ministero dell'Interno. Le sezioni di cui ai commi 4
e 5 verranno popolate utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema
informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente
aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica,
dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la
sanzione. La sezione di cui al comma 6 verra' gradualmente popolata e in
seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su
supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente e
dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso e' stato denunciato.
Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle
sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verra' eseguito secondo i tracciati record
che verranno stabiliti con decreto del ministro dei Trasporti, nel termine di
un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento
dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data
dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di
presentazione della denuncia dell'incidente.
- L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverra' con le modalita' di
cui all'articolo 402, comma 8.
- L'anagrafe degli abilitati alla guida e' in contatto telematico con
l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401
e 402.
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