Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
- Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati
sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale
delle strade di cui all'art, 226, comma 1, e per la individuazione dei punti
di maggiore congestione del traffico.
- Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi
di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali
ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il
Ministero dei lavori pubblici.
- Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
ATTUAZIONI
Art. 404 (Art. 227 Cod. str.)
(Dispositivi di monitoraggio)
- I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del
Codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di
ciascuna strada, in cui l'installazione risulti piu' opportuna tenuto conto
delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del
ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del Codice. Gli enti
proprietari indicano tempestivamente al ministero dei Lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi
dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale,
entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel
termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del Codice. L'indicazione puo'
essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le
esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.
- La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente
proprietario della strada. L'ente proprietario e' tenuto ad inviare
mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice, seguendo le
modalita' fissate dal ministro dei Lavori pubblici con apposita direttiva.
- Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed
atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del Codice, l'ente proprietario
e' tenuto ad osservare le direttive impartite dal ministero dell'Ambiente,
sentito il ministero dei Lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in
cui, per ogni strad impiantati, le modalita' di installazione e di
funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui
all'articolo 239, comma 2, del Codice. L'ente proprietario della strada e'
tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle
strade di cui all'articolo 226 del Codice e al ministero dell'Ambiente,
secondo le modalita' che saranno stabilite di concerto dal ministero dei
Lavori pubblici e dal ministero dell'Ambiente.
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