Art. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni con tenute nelle norme del presente
codice.
- Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella
tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe
per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.
- La destinazione degli importi di cui al comma 1 rimane quella prevista
dagli articoli 16 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870. Con il
regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altres, aggiornati i limiti di
destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei
richiamati articoli 16 e 19.
- Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono
destinati rative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono
destinati alle seguenti spese:
- per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del
Ministero dei lavori pubblici, nonche' per il funzionamento e la
manutenzione delle attrezzature stesse;
- per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di
specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in
merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la partecipazione
del personale stesso ai corsi anzidetti;
- per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni,
sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari
per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, magazzinaggio, distribuzione dei materiali e stampati suddetti;
- per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale
delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
- Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei
capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
- Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai
diritti per le operazioni tecniche e tecnico-ammini strative, nonche' per gli
oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti
proprietari delle strade. Salvo quanto stabilito per i concessionari di strade
nelle convenzioni di concessione.
- Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
- per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi,
nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
- per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del
personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del
presente codice, nonche' per la parteci pazione del personale stesso ai
corsi anzidetti;
- per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale
delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
ATTUAZIONI
Art. 405 (Art. 228 Cod. str.)
(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del ministero dei Lavori pubblici, e per
gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza
degli enti proprietari di strade)
- Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche
amministrative di competenza del ministero dei Lavori pubblici sono fissati
nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi
si applicano a partire dall'entrata in vigore del Codice e devono essere
versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per
nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal
Codice, su apposito conto corrente intestato al ministero dei Lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il
rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da
parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei
relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali
sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al ministero dei Lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in
misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale)
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni
biennio, il ministro dei Lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i
nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con
arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le
cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.
- Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 10 dicembre
1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:
- 2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai
componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse
mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai
grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle
cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di
merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2
dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
- 4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare
o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito
dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di
componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e
prove di imballaggi, di grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa
(GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili,
comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di
quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica
delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al
trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne,
contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli
stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di
conformita' ADR ai veicoli.
- 6) - Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e
di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi,
grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di
cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto
di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2
dell'ADR.
- Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 10 dicembre
1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge
16 febbraio 1967, n. 14.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
