Art. 230. Educazione stradale.
- Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i
Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i
Ministri dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione
dell'Automobile club d'Italia, nonche' gli enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro
un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come atti vita'
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che con cernano la conoscenza dei
principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole
di comportamento degli utenti.
- Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina
le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con
l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonche' di
personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
I'ordinanza puo' prevedere l'istitu zione di appositi corsi per i docenti che
collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente
occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle amministra zioni medesime.
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