Art. 231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.

  1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

  2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

  3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo 1, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.


ATTUAZIONI


Art. 406 (Art. 231 Cod. str.)

(Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie)

  1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del Codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.

  2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.

  3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche' quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.

  4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata e modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del Codice.


 

 

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