Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione
- In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e'
demandata ai ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di
esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze le relative
disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
- I decreti di cui al comma 1 nonch‚ quelli previsti dall'art. 3, comma 2
della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo dodici mesi
dalla loro pubblicazione.
- Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle
singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto
diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
ATTUAZIONI
Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)
(Disposizione transitoria)
- Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le
decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si
riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni
regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti
norme transitorie del Codice.
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