Art. 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione

  1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

  2. I decreti di cui al comma 1 nonch‚ quelli previsti dall'art. 3, comma 2 della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo dodici mesi dalla loro pubblicazione.

  3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.


ATTUAZIONI


Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)

(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del Codice.


 

 

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