Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I.
- La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere
effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice.
Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
- Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive
su strada che avranno luogo dal 1ø gennaio 1994. Fino a quella data si
applicano le disposizioni previgenti.
- Restano ferme le disposizione contenute nell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 162 convertito con modificazioni della legge
27 maggio 1993n.162.
ATTUAZIONI
Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)
(Disposizione transitoria)
- Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le
decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si
riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni
regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti
norme transitorie del Codice.
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