Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I.

  1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

  2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1ø gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

  3. Restano ferme le disposizione contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 162 convertito con modificazioni della legge 27 maggio 1993n.162.


ATTUAZIONI


Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)

(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del Codice.


 

 

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