Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II
- Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22,
23 e' fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle
presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le
installazioni e gli accessi attualmente esistenti.
- Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal
titolo I ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano
dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le
prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate
anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed
ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti
salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di
autorizza zione o di concessione.
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere
emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno
dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico
di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo da attuare nell'anno
successivo.
- Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di
pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del
presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere
adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali devono essere
conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e'
consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo
stesso termine devono essere realizzare le opere necessarie per l'adeguamento
dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
- Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente
alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione si applicano le previgenti disposizioni in materia.
ATTUAZIONI
Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)
(Disposizione transitoria)
- Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le
decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si
riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni
regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti
norme transitorie del Codice.
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