Art. 235. Norme transitorie relative al titolo III
- Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la
determinazione delle relative caratteristiche i cui al capo I del titolo III
si applicano dal 1§ ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando la
facolta' di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati
- Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione
animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal primo ottobre 1993,
salvo che per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore
dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono
pi— essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni
stabilite dalle presenti norme.
- Le disposizioni della sezioni I del capo III del titolo III si applicano a
decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando
salva la facolta' di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interes
sati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono pi— essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle
presenti norme.
- Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre che
determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati
in tempi pi— brevi di quelli stabiliti nel presente articolo,pi— breve in
relazione anche all'incidenza di tali requi siti o caratteristiche sulla
sicurezza stradale.
- Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione
ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1ø ottobre 1993. Fino a tale
data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono
disciplinate dalle norme gia' in vigore.
- Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle
loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalita' relative al
trasferimento di proprieta' degli autoveicoli e al rilascio della carta
provvisoria di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempimenti
consequenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103,si applicano a
partire dal 1ø ottobre 1993. Salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure
per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gia' vigenti,
continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena
validita'. Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione
tutt'ora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti. Analoga
disposizione si applica al certificato di proprieta'. Alla data di decorrenza
dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme
del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di
proprieta'.
- Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100,101 e 102 si
applicano a partire dal 1 ottobre 1993 . Fino a tale data le targhe,il loro
rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gia' vigore.
- Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del
titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e dalle macchine
operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione
ed omologazione, alla circolazione alla revisione ed alla targatura, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno
eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia che
possono essere immessi in circolazione senza necessita' di successivi
adeguamenti con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino
alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque
non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi
comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in
circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano
le disposizioni per essi previgenti.
ATTUAZIONI
Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)
(Disposizione transitoria)
- Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le
decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si
riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni
regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti
norme transitorie del Codice.
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