Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV.
- Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano
alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate
successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si
applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente
al 30 settem bre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e
le patenti rilasciate secondo le norme gia' vigenti conservano la loro
validita'. Parimenti conservano validita' le patenti gia' rila sciate alla
predetta data. Tale validita' dura fino alla prima conferma di validita' o
revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o128, dopo la detta
scadenza, in tal caso si procedera', all'atto della conferma o della
revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i
diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore,
rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.
- Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme
del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale
data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
ATTUAZIONI
Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)
(Disposizione transitoria)
- Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le
decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si
riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni
regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti
norme transitorie del Codice.
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