Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V.

  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole sulla responsabilita' civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole puo' essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.

  2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le proce dure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.


ATTUAZIONI


Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)

(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del Codice.


 

 

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