Art. 238. Norme transitorie relative al titolo VI.

  1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.

  2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo l'entrata in vigore delle presenti norme.

  3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.


ATTUAZIONI


Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)

(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del Codice.


 

 

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