Art. 24. Pertinenze delle strade

  1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

  2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

  3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

  4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalita' fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'.

  5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietari ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

  6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorita' pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattro milioni.

  7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni .

  8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita' esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.


ATTUAZIONI


Art. 60 (Art. 24 Cod. str.)

(Ubicazione delle pertinenze di servizio)

  1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del Codice, e' parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidita' del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

  2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del Codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

  3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimita' di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilita' limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.

  4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il ministro dei Lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del Codice, in conformita' con le specifiche norme di settore vigenti.


Art. 61 (Art. 24 Cod. str.)

(Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti)

  1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del Codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalita' suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.

  2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, e' subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del Codice, il ministro dei Lavori pubblici stabilisce, oltre gli s cui all'articolo 60, comma 4. Le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti.

  3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.


Art. 62 (Art. 24 Cod. str.)

(Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta)

  1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.

  2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresi', di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.


Art. 63 (Art. 24 Cod. str.)

(Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria)

  1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestivita' e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione.

  2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attivita' di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.


Art. 64 (Art. 24 Cod. str.)

(Concessione)

  1. L'ente proprietario della strada puo' concedere, ad uno o piu' richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facolta' di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o piu' richiedenti, potra' essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area e' dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

  2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.

  3. Alla convenzione di cui sopra e' allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.

  4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.

  5. La convenzione puo' subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.


 

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