Art. 24. Pertinenze delle strade
- Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
- Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di
servizio.
- Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante
della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
- Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti
per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree
ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati
dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al
servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono
determinate, secondo le modalita' fissate nel regolamento, dall'ente
proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o
limitino la visibilita'.
- Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietari ovvero essere affidate dall'ente proprietario in
concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
- Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo
ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorita' pubblica
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li
trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattro milioni.
- Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni .
- La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7
importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attivita'
esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal
pagamento della somma indicata nel comma 7.
ATTUAZIONI
Art. 60 (Art. 24 Cod. str.)
(Ubicazione delle pertinenze di servizio)
- La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24,
comma 4, del Codice, e' parte integrante del progetto stradale e deve
rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidita' del traffico. Per le
pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al
ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero
minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di
riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
- Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui
all'articolo 2 del Codice, devono essere ubicate su apposite aree,
comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e
provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per
l'entrata e l'uscita dei veicoli.
- Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimita' di
intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada
in curva o a visibilita' limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale
da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che
percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza
medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la
visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.
- Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e
qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il
ministro dei Lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del Codice, in
conformita' con le specifiche norme di settore vigenti.
Art. 61 (Art. 24 Cod. str.)
(Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli
utenti)
- Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo
2 del Codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate
di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalita' suddette,
con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di
lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti
telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi
igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei
rifiuti.
- Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte
delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di
impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti
per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed
accessori, e' subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario
della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui
all'articolo 13 del Codice, il ministro dei Lavori pubblici stabilisce, oltre
gli s cui all'articolo 60, comma 4. Le caratteristiche tecniche che devono
essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia
delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore
vigenti.
- Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione
dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti
previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di
distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in
ogni caso la carreggiata stradale.
Art. 62 (Art. 24 Cod. str.)
(Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta)
- Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli
devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a
mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina.
Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal
presente regolamento.
- Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con
spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con
camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono
essere dotate, altresi', di adeguati servizi igienici collettivi e di
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Art. 63 (Art. 24 Cod. str.)
(Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete
viaria)
- Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della
rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da
garantire la tempestivita' e l'efficienza degli interventi di esercizio e di
manutenzione.
- Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si
configurano come aree nelle quali sono svolte le attivita' di esazione, di
informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza
all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non
interferire con la circolazione dei veicoli.
Art. 64 (Art. 24 Cod. str.)
(Concessione)
- L'ente proprietario della strada puo' concedere, ad uno o piu'
richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in
materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la
gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facolta' di
affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi
ad uno o piu' richiedenti, potra' essere affidata a terzi la gestione di
taluni servizi di cui l'area e' dotata, previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada.
- I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono
regolati da apposita convenzione.
- Alla convenzione di cui sopra e' allegato, facendone parte integrante, il
disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le
norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di
vigilanza dell'ente stesso.
- La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la
disciplina dei rapporti economici.
- La convenzione puo' subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una
successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in
relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.
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