Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.

  1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


ATTUAZIONI


Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)

(Disposizione transitoria)

  1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del Codice.


Art. 408 (Art. 240 Cod. str.)

(Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al Codice della strada, il 1ø gennaio 1993.


 

 

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