Art. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
- Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ATTUAZIONI
Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. str.)
(Disposizione transitoria)
- Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le
decorrenze stabilite per le singole disposizioni del Codice cui si
riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni
regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti
norme transitorie del Codice.
Art. 408 (Art. 240 Cod. str.)
(Entrata in vigore delle disposizioni del presente
regolamento)
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del
presente regolamento entrano in vigore contestualmente al Codice della strada,
il 1ø gennaio 1993.
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