Art. 26. Competenze per le autorizzazioni e le concessioni
- Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da dall'ente concessionario della strada in
conformita' alle relative convenzioni; I'eventuale delega e' comunicata al
Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
- Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di
competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione
si provvede in conformita' alle relative convenzioni.
- Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del comune,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
- L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a
servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in
caso di assoluta necessita' e ove non siano possibili altre soluzioni
tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero
dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della
strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della
difesa.
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