Art. 27. Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e
concessioni
- Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui
al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono
presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in
concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il
proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di
concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo
provvedimento.
- Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma I
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della
strada.
- Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
- I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente
titolo sono, in ogni caso accordati senza pregiudizio del diritti dei terzi e
con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere
dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
- I provvedimenti di concessione e autorizzazione di cui al presente titolo,
che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le
prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono
assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonche'
la durata, che non potra' comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorita'
competente puo' revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza
essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici
servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per
l'ultimazione dei relativi lavori.
- La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della strada in
annualita' ovvero in unica soluzione.
- Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
- L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui
al presente titolo puo' chiedere un deposito cauzionale.
- Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali
siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei
lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o
copia conforme, che e' tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari,
ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
- Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
- La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata
mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione e'
definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a
carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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