Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi
- I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonche' quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi
che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni
e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della
strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti
inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono
indicate le modalita' di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
- Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda necessario,
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e' a
carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita' per
l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo
ingiustificato, il gestore del pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni
e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
ATTUAZIONI
Art. 69 (Art. 28 Cod. str.)
(Obblighi dei concessionari di determinati servizi)
- Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del
Codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con
raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le
condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la
sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui
le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori
effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo
imputabile al concessionario, ferma restando la possibilita' di prorogare
detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso.
- Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano
effettuati nei termini indicati dall'ente proprietario, questo ha la facolta',
previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti
lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario,
con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e,
successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il
ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il
concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal
ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorita'
competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione
vigente.
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