Art. 29. Piantagioni e siepi
- I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami
delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilita' dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.
- Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a
cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di
qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli
nel piu' breve tempo possibile.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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