Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno
- I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumita' pubblica e da non
arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
- Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumita', il prefetto, sentito
l'ente proprietario o concessionario, puo' ordinare la demolizione o il
consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia
provveduto a compiere le opere necessarie.
- In caso di inadempienza nel termine fissato, I'autorita' competente ai
sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento,
addebitando le spese al proprietario.
- La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo
la stabilita' o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione e' a carico dell'ente proprietario della strada.
- La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo
promiscuo. Il riparto della spesa e' fatto con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade
statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della
regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
- La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a
sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove
strade, e' a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a
carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di
eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
- In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi
si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
- Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
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