Art. 31. Manutenzione delle ripe
- I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia
a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di 30, lo scoscendimento
del terreno, I'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono
altresi' realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed
evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la
sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello
stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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