Art. 32. Condotta delle acque
Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono
tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere
all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del
fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di
attraversare le strade con i corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di
costruire e di mantenere i ponti e le opere necessarie per il passaggio e per la
condotta delle acque; devono, altresi', eseguire e mantenere le altre opere
d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie
per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima
possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo
le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di
concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la
sorveglianza dello stesso.
L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque
non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino questa e le sue
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per
la circolazione. A. tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui
terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1
e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione
delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalita' di cui ai
precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando
ai soggetti obbligati le relative spese.
Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1,
quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
Chiunque viola le norme del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 70 (Art. 32 Cod. str.)
(Condotta delle acque)
- Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del Codice, l'ente
proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento,
ingiunge ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione
delle opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalita', le
condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonche' i termini entro cui le opere
devono essere effettuate.
- In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente
proprietario della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con
raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio
dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto
non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della
raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto
ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione
vigente.
TORNA ALLA HOME PAGE
INDICE CODICE DELLA STRADA
