Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi
- I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimita' del
confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di
carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede
stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di
pertinenza.
- Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti
sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di
questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo
o possesso in contrario.
- I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione,
essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste
secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della
strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono
comprese in questa disposizione le opere ricadenti in localita' soggette a
servitu' militari per le quali si ravvisa l'opportunita' di provvedere
diversamente.
- La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate e' obbligatoria da parte dei proprietari o utenti
delle acque ed e' a loro spese: a) quando occorre spostare o allargare le
strade attraversate da canali artificiali; b) quando, a giudizio dell'ente
proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
- E' altresi', a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
- In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo e' a carico dell'ente
proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori
o utenti delle acque di manutenzione dell'intero manufatto.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 71 (Art. 33 Cod. str.)
(Canali artificiali e manufatti sui medesimi)
- Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e
delle opere indicati dall'articolo 33 del Codice non vi ottemperino
spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
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