Art 35. Competenze
- Il Ministero dei lavori pubblici e' competente
ad impartire direttive per l'organizzazione della
circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il
Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte
le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle
quali e' competente il comando militare territoriale. Stabilisce,
inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono
attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi
ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque,
ove si renda necessario.
- Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad adeguare
con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del
presente testo unico alle direttive comunitarie ed agli accordi
internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti
e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44
- L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei
lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale, che e' posto alle dirette
dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'lspettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre
attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui
al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale
ed operativa.
ATTUAZIONI
Art. 73 (Art. 35 Cod. str.)
(Competenze)
- Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il
perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del
Codice, e nei casi richiamati e' promosso e gestito
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del ministero dei Lavori pubblici nei termini e con le
modalita' previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
- L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e
operativa, le attribuzioni di competenza del ministero dei
Lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle
previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione
vigente in materia.
- All'Ispettorato generale spetta il coordinamento
dell'attivita' di raccolta dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi
della circolazione stradale sotto i profili sociale,
ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento
nei termini e con le modalita' indicate nell'articolo 1.
- L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il ministero
dell'Interno, l'attivita' del Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza
stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8
maggio 1990, n. 154 presso il ministero dei Lavori pubblici,
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.
- Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel
rispetto anche delle direttive formulate dal ministro o dal
sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi
tali organi delle soluzioni adottate.
- L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del
proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle
informazioni contenute nel sistema informativo nazionale,
gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si puo'
accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
- Presso l'Ispettorato generale e' costituito il Centro di
documentazione sui problemi della circolazione e della
sicurezza stradale, che e' articolato in due sezioni e in una
medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua
italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti
prodotti in lingua diversa da quella italiana.
- L'Ispettorato generale e' dotato di un ufficio che si occupa
della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello
stato di previsione della spesa del ministero dei Lavori
pubblici destinati al supporto finanziario delle attivita'
indicate nel Codice della strada. All'Ispettorato generale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
- L'Ispettorato generale e' preposto alla gestione
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226
del Codice con le modalita' indicate dall'articolo 401.
- Le attivita' dell'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi,
dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal Codice. La
quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui
all'articolo 101, comma 1 del Codice, destinati all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, e'
utilizzata per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2,
del Codice e agli oneri ad essi conseguenti.