Art 35. Competenze

  1. Il Ministero dei lavori pubblici e' competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali e' competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

  2. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente testo unico alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44

  3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che e' posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'lspettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.


ATTUAZIONI


Art. 73 (Art. 35 Cod. str.)

(Competenze)

  1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del Codice, e nei casi richiamati e' promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del ministero dei Lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.

  3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attivita' di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalita' indicate nell'articolo 1.

  4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il ministero dell'Interno, l'attivita' del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.

  5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal ministro o dal sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.

  6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si puo' accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  7. Presso l'Ispettorato generale e' costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che e' articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.

  8. L'Ispettorato generale e' dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dei Lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attivita' indicate nel Codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

  9. L'Ispettorato generale e' preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice con le modalita' indicate dall'articolo 401.

  10. Le attivita' dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal Codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del Codice, destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, e' utilizzata per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del Codice e agli oneri ad essi conseguenti.


 

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