Ant. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilita' extraurbana
- Ai comuni, con popolazione residente superiore a
trentamila abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione delle
piano urbano del traffico veicolare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente codice.
- All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i
comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti
i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare
affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di
pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari
ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni
interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura
del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
- Le province provvedono all'adozione di piani del traffico
per la viabilita' extraurbana all'intesa con gli altri enti
proprietari delle strade interessate. La legge regionale puo'
prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree,
indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della
citta' metropolitana.
- I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico
ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei
valori ambientali, stabilendo le priorita' e i tempi di attuazione
degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il
ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di
regolamentazione e controllo del traffico nonche' di verifica
del rallentamento della velocita' e di dissuasione della
sosta, al fine anche di consentire modifiche ai
flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
- Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso
adempimento e' tenuto il presidente della provincia quando sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
- La redazione dei piani urbani di traffico deve essere
predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del
traffico viene adeguato agli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale fissato dalla
regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
- Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche
per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma
3, le autorita' indicate dall'art. 27. comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti
delle amministrazioni, anche statali, interessate.
- E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici,
I'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato
mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e'
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
- A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti
di cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico oltre che a tecnici specializzati
appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti
specializzati inclusi nell'albo stesso.
- I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il
Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.