Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
- L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad
eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali,
fanno carico:
- agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
- ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio
e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
- al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
- nei tratti di strade non di proprieta' del comune
all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai
diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade
limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali
o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di
competenza del comune.
- Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i
segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico
agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti
segnali fanno carico agli esercenti.
- Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso
entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel
regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in
merito.
ATTUAZIONI
Art. 74 (Art. 37 Cod. str.)
(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
- Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del Codice,
e' proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre
all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo,
le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o
all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di
aggiornamento. Il ricorso e' notificato, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori
pubblici, e all'ente competente all'apposizione della
segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del Codice.
- La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del
provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di
urgenza, nel qual caso l'ente competente puo' deliberare di dare
provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione
provvisoria e' comunicata, con raccomandata con avviso di
ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori
pubblici.
- Il ricorso e' deciso, a seguito di istruttoria
dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dal ministro dei Lavori pubblici entro sessanta
giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione e'
comunicata dal ministro al ricorrente e all'ente competente,
che e' tenuto a conformarsi ad essa.