Art. 38. Segnaletica stradale.
- La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
- segnali verticali;
- segnali orizzontali;
- segnali luminosi;
- segnali ed attrezzature complementari.
- Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale
ancorche' in difformita' con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici
esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41. prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le
segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43
- E' ammessa Ia collocazione temporanea di segnali stradali
per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessita' in
deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della
strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di
tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole
della circolazione.
- Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento
per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica
anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un
limite massimo di velocita' pari o superiore a 70 km/h.
- Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i
singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonche' la
loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche
tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalita' di tracciamento apposizione ed
applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego,
i casi di obbligatorieta'. Sono, inoltre, indicate le figure di
ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
esplicazione del significato anche ai fini del comportamento
dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in
modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione
delle persone invalide.
- La collocazione della segnaletica stradale risponde a
criteri di uniformita' sul territorio nazionale, fissati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della
normativa comunitaria e internazionale vigente.
- La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati
alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o
rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia piu'
rispondente allo scopo per il quale e' stata collocata.
- E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo,
nonche' sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto cio' che
non e' previsto dal regolamento.
- Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in
corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali.
- Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di
proprieta' privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private
non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli
prescritti dal regolamento.
- Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle
strade di uso pubblico e' ammessa l'installazione di segnaletica
stradale militare, con modalita' particolari di apposizione, le
cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria
o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorita'
militare per la circolazione dei propri veicoli.
- I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo
che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
- I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila .
- Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al
regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche
previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere
a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di
quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori
pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le
spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
- Le violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.
ATTUAZIONI
Art. 75 (Art. 38 Cod. str.)
(Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica)
- Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali
stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade
comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti,
delle universita', degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati,
delle caserme e dei campi militari, nonche' di altre aree
demaniali aperte al pubblico transito.
- I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree
aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli
stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi
autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli
stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte
all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati,
devono essere conformi a quelli regolamentari.
- Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e
9, del Codice, sono stabilite negli articoli che seguono,
relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.
Art. 76 (Art. 38 Cod. str.)
(Segnali per le esigenze dell'autorita' militare)
- I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del Codice, sono i seguenti:
- segnali di classe dei ponti;
- segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
- segnali campali temporanei.
- I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la
disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del Codice,
alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono
diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere
osservati
del traffico militare suddetto. Il comando militare
territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle
singole strade in cui le esigenze del traffico militare
impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei
rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma
3, e li comunica al ministero dei Lavori pubblici e della
Difesa.
- Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori
nonche' le modalita' di apposizione dei singoli segnali sono
stabiliti con disciplinare del ministro dei Lavori pubblici di
concerto con il ministro della Difesa da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- La installazione dei segnali va comunicata all'ente
proprietario con l'indicazione del tempo in cui verra'
effettuata. La installazione stessa e' effettuata dal personale
militare; il Comando competente puo' richiedere il concorso
dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le
modalita' di essa.