Art. 38. Segnaletica stradale.

  1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

    1. segnali verticali;
    2. segnali orizzontali;
    3. segnali luminosi;
    4. segnali ed attrezzature complementari.

  2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41. prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43

  3. E' ammessa Ia collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessita' in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

  4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocita' pari o superiore a 70 km/h.

  5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonche' la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalita' di tracciamento apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorieta'. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

  6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformita' sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

  7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo per il quale e' stata collocata.

  8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonche' sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto cio' che non e' previsto dal regolamento.

  9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali.

  10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprieta' privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

  11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico e' ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalita' particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorita' militare per la circolazione dei propri veicoli.

  12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

  13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila .

  14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

  15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.


ATTUAZIONI


Art. 75 (Art. 38 Cod. str.)

(Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica)

  1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle universita', degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonche' di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

  2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

  3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del Codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.


Art. 76 (Art. 38 Cod. str.)

(Segnali per le esigenze dell'autorita' militare)

  1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del Codice, sono i seguenti:

    1. segnali di classe dei ponti;
    2. segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
    3. segnali campali temporanei.

  2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del Codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al ministero dei Lavori pubblici e della Difesa.

  3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonche' le modalita' di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del ministro dei Lavori pubblici di concerto con il ministro della Difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verra' effettuata. La installazione stessa e' effettuata dal personale militare; il Comando competente puo' richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalita' di essa.


 

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