Art. 39. Segnali verticali.

  1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

    1. segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

    2. segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

      1. segnali di precedenza;
      2. segnali di divieto;
      3. segnali di obbligo;

    3. segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

      1. segnali di preavviso;
      2. segnali di direzione;
      3. segnali di conferma;
      4. segnali di identificazione strade;
      5. segnali di itinerario;
      6. segnali di localita' e centro abitato;
      7. segnali di nome strada;
      8. segnali turistici e di territorio;
      9. altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

  2. altri segnali che indicano installazioni o servizi. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalita' di impiego e di apposizione.

  3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.


ATTUAZIONI


Art. 77 (Art. 39 Cod. str.)

(Norme generali sui segnali verticali)

  1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del Codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

  2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidita' della circolazione pedonale e veicolare.

  3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocita' di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui e' indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni puo' farsi ricorso a specifica segnaletica purche' integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

  4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioe' riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

  5. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. E' consentito il permanere in opera di segnali gia' installati che presentano solo lievi difformita' rispetto a quelli previsti, purche' siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perche' le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

  6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicita' con i segnali stradali. E' tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicita' di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

  7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per 1a fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non puo' superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.


Art. 78 (Art. 39 Cod. str.)

(Colori dei segnali verticali)

  1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

  2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
    1. verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
    2. blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
    3. bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
    4. giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
    5. marrone: per indicazioni di localita' o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
    6. nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
    7. arancio: per i segnali SCUOLABUS e TAXI;
    8. rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE;
    9. bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
    10. grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

  3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:

    1. bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
    2. nere: sul giallo e sull'arancio;
    3. gialle: sul nero;
    4. blu o nere: sul bianco;
    5. grigio: sul bianco.

  4. 4. I simboli sui colori di fondo devono essere:

    1. neri: sull'arancio e sul giallo;
    2. neri o blu: sul bianco;
    3. bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
    4. grigio: sul bianco.

  5. Il colore grigio e' ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.


Art. 79 (Art. 39 Cod. str.)

(Visibilita' dei segnali)

  1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.

  2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui e' richiesto un determinato comportamento.

  3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:

    Tipi di stradeSegnali di pericoloSegnali di prescrizione
    Autostrade e strade extraurbane principali150 m250 m
    Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h)100 m150 m
    Altre strade50 m80 m

    Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

  4. Nei casi di disponibilita' di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purche' il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.

  5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

  6. La visibilita' notturna puo' essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza e' in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

  7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorche' posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano d appaiono di giorno.

  8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilita' ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.

  9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.

  11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonche' ad altri fattori specifici quali ia velocita' locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.

  12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) e' obbligatorio nei casi in cui e' esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonche' per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.

  13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.


Art. 80 (Art. 39 Cod. str.)

(Dimensioni e formati dei segnali verticali)

  1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.

  2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o piu' corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o piu' corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".

  3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorche' le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".

  4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessita', possono essere variate in relazione alla velocita' predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  5. Qualora due o piu' segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei "segnali compositi" relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta puo' avere diametro minimo di 20 cm.

  6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse puo' essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonche' di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilita' richiesta in funzione della velocita' locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.I9, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).


Art. 81 (Art. 39 Cod. str.)

(Installazione dei segnali verticali)

  1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando e' necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

  2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purche' il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purche' non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

  3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo piu' basso dal piano orizzontale tangente al punto piu' alto della carreggiata in quella sezione.

  4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

  5. L'altezza minima dei segnali laterali e' di 0,60 m e la massima e' di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.

  6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II.6/n di cui all'articolo 83, comma 10).

  7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocita' massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del Codice, la distanza puo' essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

  8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

  9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimita' del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinche' i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocita' locale predominante su ambo le strade.

  10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il piu' vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non e' necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.

  11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilita' del segnale stesso.

  12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti e' di 3ø circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.

  13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonche' nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.


Art. 82 (Art. 39 Cod. str.)

(Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale)

  1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal ministro dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

  3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilita' del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.

  4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

  5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando e' necessario segnalare piu' pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, e' tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno.


Art. 83 (Art. 39 Cod. str.)

(Pannelli integrativi)

  1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:

    1. per definire la validita' nello spazio del segnale;
    2. per precisare il significato del segnale;
    3. per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.

  2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.

  3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli:

  4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli II.l/a, II.1/b).

  5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioe' la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).

  6. Il modello II.3 indica il TEMPO Dl VALIDITE', cioe' il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d). 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioe' autorizza una deroga alla prescrizione per una o piu' categorie di utenti, ovvero ne limita la validita'. Quando la prescrizione e' limitata ad una o piu' categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/n). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o piu' categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola "eccetto" (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.

  7. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/al, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/bl, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di "FINE" nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale.

  8. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalita' o provvisorieta' (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/1, II.6/m, II.6/n, II.6/pl, II.6/p2, II.6/ql, II.6/q2).

  9. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, sa1vo a1tri che potranno essere autorizzati dal ministero dei Lavori pubb1ici, sono:

    SimboloSignificatoFigura
    Pennello e strisciaSegni orizzontali in corso di rifacimentomodello II.6/a
    Auto in collisioneIncidentemodello II.6/b
    LocomotiveAttraversamento di binarimodello II.6/c
    Lama sgombraneve e cristallo di ghiacchioSgombraneve in azionemodello II.6/d
    Onde azzurreZona soggetta ad allagamentomodello II.6/e
    Due file di autoCodamodello II.6/f
    Pala meccanicaMezzi di lavoro in azionemodello II.6/g
    Cristalli di ghiaccioStrada sdrucciolevole per ghiacciomodello II.6/h
    Nuvola con gocceStrada sdrucciolevole per pioggiamodello II.6/i
    Autocarro e autoAutocarri in rallentamentomodello II.6/l
    Gru e autoZona rimozione coattamodello II.6/m
    Freccia verticaleSegnale di corsiamodello II.6/n
    Esempi con iscrizioneTornantimodelli II.6/pl, II.6/p2
    Macchina operatrice del servizio N.U.Pulizia stradamodelli II.6/ql, II.6/q2

  10. Il modello II.7 indica, mediante una striscia piu' larga rispetto a quelle confluenti piu' strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo e' di colore nero su fondo bianco.

  11. Nei pannelli integrativi e' vietato l'uso di iscrizioni quando e' previsto un simbolo specifico. E', altresi', vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo e' stabilito dalle presenti norme.

  12. Ove motivi di visibilita' lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d).


Art. 84 (Art. 39 Cod. str.)

(Segnali di pericolo in generale)

  1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto.

  2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestivita' da un conducente che osservi le normali regole di prudenza.

  3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita dall'articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.l indicante la effettiva distanza dal pericolo. Per motivi di sicurezza, il segnale puo' essere preceduto da un altro identico, sempre con pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo.

  4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o piu' corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

  5. Se il segnale e' utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA (modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non puo' superare i 3 km.

  6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato non e' chiaramente individuabile, il termine del pericolo puo' essere segnalato mediante lo stesso segnale integrato dal

  7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo.


Art. 85 (Art. 39 Cod. str.)

(Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta)

  1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.

  2. Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica convessa della strada che limita la visibilita'.

  3. Il segnale CUNETTA (fig. II.3) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica concava della strada.


Art. 86 (Art. 39 Cod. str.)

(Segnali relativi a curve pericolose)

  1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o per insufficiente visibilita', deve essere usato uno dei seguenti segnali:

    1. CURVA A DESTRA (fig. II.4);
    2. CURVA A SINISTRA (fig. II.5);
    3. DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6);
    4. DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7).

  2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.2 recante l'indicazione della lunghezza del tratto di strada interessato.

  3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.6/pl. Ciascun tornante puo' essere indicato con un numero su apposito pannello da collocare sul margine del ciglio stradale esterno e al centro della curva (modello II.6/p2).


Art. 87 (Art. 39 Cod. str.)

(Segnali di passaggio a livello)

  1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.

  2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. II segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia e' a due o piu' binari.

  3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d).

  4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figura II.8 e II.9; per quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l'attraversamento ferroviario.

  5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45° e discendenti verso la carreggiata.

  6. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato come prescritto nell'articolo 191.

  7. In prossimita' di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l'impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una distanza dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. II.240).


Art. 88 (Art. 39 Cod. str.)

(Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile)

  1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.

  2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del Codice.

  3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del Codice.

  4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 puo' essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.


Art. 89 (Art. 39 Cod. str.)

(Segnali di pendenza pericolosa)

  1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.

  2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.


 

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