Art. 43. Segnalazioni degli agenti del traffico
- Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza
indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla
regolazione del traffico.
- Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite
dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a
mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di
circolazione.
- Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
- braccio alzato verticalmente significa: "attenzione,
arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che
non siano piu' in grado di fermarsi in sufficienti condizioni
di sicurezza; se il segnale e' fatto in una intersezione, esso
non impone l'arresto ai conducenti che abbiano gia' impegnato
l'intersezione stessa;
- braccia o braccio tesi orizzontalmente significano:
"arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di
marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata
dal braccio o dalle braccia e per contro "via libera" per
coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle
braccia.
- Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potra'
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa
ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di
fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che
si trovano di fianco.
- Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidita' o con la
sicurezza della circolazione, possono altresi' far accelerare o
rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonche' dare altri ordini necessari
a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
- Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni
eventualmente necessarie per la regolazione dei traffico, nonche'
modalita' e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili
a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla
regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.
ATTUAZIONI
Art. 181 (Art. 43 Cod. str.)
(Segnali manuali degli agenti del traffico)
- Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43
del Codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari
di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette
provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla
regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale
con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra
loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza
e di destinazione della o delle correnti di svolta.
- Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla
regolazione del traffico sono:
- l'oscillazione di una luce rossa con significato di
"arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce
rossa e' diretta;
- l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con
l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.
Art. 182 (Art. 43 Cod. str.)
(Altri segnali degli agenti del traffico)
- Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per
consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia
o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di
servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione
del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono
prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto
di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi
fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni
brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di
intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.
- Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze,
puo' essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di
norme della circolazione.
Art. 183 (Art. 43 Cod. str.)
(Visibilita' degli agenti del traffico)
- Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice,
durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del
Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a
distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di
appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con
tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce
riflessa bianca.
- Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilita',
il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il
berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli
avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a).
I predetti capi di vestiario possono essere di tipo
asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del
Codice deve essere corredato di una fascia in pellicola
vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.
- E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in
tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni
di visibilita' notturna (fig. II.475/b).
- Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le
fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria
possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con
tessuti rifrangenti.
- I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti,
impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere
dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a
contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
- Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o
grigio - argento della foggia indicata nella figura II.476 e'
consigliato come dotazione del personale in servizio di
pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante
gli interventi di emergenza o durante le operazioni di
intervento negli incidenti stradali o di deviazione del
traffico.
- Le norme del presente articolo si applicano anche al
personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma
4 del Codice.
- I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti
previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il
tessuto rifrangente bianco.
- La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2
deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla
classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.