Art. 44. Passaggi a livello

  1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere puo' essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

  2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

  3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

  4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilita' delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.


ATTUAZIONI


Art. 184 (Art. 44 Cod. str.)

(Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello)

  1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresi', sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilita', manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.

  2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremita' libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.

  3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:

    1. CROCE DI S. ANDREA se la visibilita' verso la ferrovia e' sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
    2. CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilita' e' sufficiente solo da breve distanza dal binario;
    3. CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonche' dispositivo di segnalazione acustica se la visibilita' e' insufficiente; il dispositivo luminoso e' posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

  4. La croce di S. Andrea va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimita' del binario; e' semplice se la ferrovia e' a un binario, doppia se la ferrovia e' a due o piu' binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), e' opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).

  5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni e' molto lenta e la circolazione stradale e' regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea e' sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.

  6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilita' della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocita' del treno piu' veloce ivi in transito.

  7. Per assicurare in ogni caso la visibilita' i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

  8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 e' del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.


Art. 185 (Art. 44 Cod. str.)

(Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere)

  1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m quadrati per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la meta' della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.

  2. Qualora le barriere siano provviste di piu' luci rosse, tale superficie potra' essere ridotta alla meta'. Analoga riduzione potra' essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.

  3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto piu' alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.

  4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45ø e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm.

  5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).


Art. 186 (Art. 44 Cod. str.)

(Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere)

  1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicate nella figura II.477.

  2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensita' tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica puo' emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.

  3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

  4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento stesso.


Art. 187 (Art. 44 Cod. str.)

(Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere)

  1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci e' di 60 + 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensita' della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

  2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che puo' essere inferiore.

  3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

  4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno piu' veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

  5. La chiusura delle barriere nonche' il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.


Art. 188 (Art. 44 Cod. str.)

(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere)

  1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.

  2. Le caratteristiche e le modalita' d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia piu' vicina.

  3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.


Art. 189 (Art. 44 Cod. str.)

(Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello)

  1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45ø, ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.

  2. Puo' essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati piu' cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.

  3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).


Art. 190 (Art. 44 Cod. str.)

(Visibilita' ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa)

  1. La visibilita' della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa e' da considerarsi sufficiente allorche' l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocita' massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.


Art. 191 (Art. 44 Cod. str.)

(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo)

  1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati.

  2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.

  3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.


 

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