Art. 44. Passaggi a livello
- In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere puo'
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad
una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente
la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della
chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di
segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono
obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non
visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate
barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura
equivalenti.
- In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere
deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci
rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per
avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere,
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le
semibarriere possono essere installate solo nel caso che la
carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada
a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata
solo in entrata sono considerati passaggi a livello con
semibarriere.
- Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed
orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei
passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali,
luminosi ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente
delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in
caso di avaria.
- Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a
livello e quelle per assicurare la visibilita' delle strade ferrate
hanno carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilita'.
ATTUAZIONI
Art. 184 (Art. 44 Cod. str.)
(Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello)
- In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a
livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite
con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente
a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le
semibarriere sono, altresi', sostituibili con una bandiera rossa
rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli
altri casi di scarsa visibilita', manovrate dall'addetto alla
custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo
intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di
chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle
protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a
disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla
sicurezza dei passaggi a livello.
- Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a
strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera
devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una
in corrispondenza della estremita' libera. Luci rosse possono
essere collocate anche sulle barriere.
- Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o
semibarriere devono essere collocati, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale
occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:
- CROCE DI S. ANDREA se la visibilita' verso la ferrovia e'
sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
- CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA
posti sullo stesso sostegno, se la visibilita' e' sufficiente
solo da breve distanza dal binario;
- CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse
lampeggianti alternativamente nonche' dispositivo di
segnalazione acustica se la visibilita' e' insufficiente; il
dispositivo luminoso e' posto preferibilmente sullo stesso
sostegno del segnale.
- La croce di S. Andrea va collocata sulla destra della
strada, nella immediata prossimita' del binario; e' semplice se
la ferrovia e' a un binario, doppia se la ferrovia e' a due o piu'
binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), e'
opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di
segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).
- Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o
semibarriere in cui la circolazione dei treni e' molto lenta e
la circolazione stradale e' regolata da un agente o da apposito
semaforo, la croce di S. Andrea e' sostituita dal segnale di
passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima
distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri
dal binario.
- Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di
barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di
dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve
essere assicurata una sufficiente visibilita' della strada
ferrata tenendo conto in particolare della velocita' del treno
piu' veloce ivi in transito.
- Per assicurare in ogni caso la visibilita' i dispositivi di
segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti
sul lato sinistro o su apposita isola al centro della
carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di
sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi
visibili dalla parte posteriore.
- La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 e' del tipo
regolamentare per l'esercizio ferroviario.
Art. 185 (Art. 44 Cod. str.)
(Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere)
- La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a
livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate
bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m quadrati
per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul
piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera
medesima, almeno per la meta' della larghezza della carreggiata
sbarrata dalle barriere o semibarriere.
- Qualora le barriere siano provviste di piu' luci rosse, tale
superficie potra' essere ridotta alla meta'. Analoga riduzione
potra' essere apportata se trattasi di passaggi a livello
situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito
di autoveicoli.
- Detta superficie deve avere il margine superiore
orizzontale ad una altezza, rispetto al punto piu' alto della
carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.
- Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate,
rispetto all'orizzontale, di 45ø e devono avere ciascuna una
larghezza compresa tra 15 e 20 cm.
- Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e
realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
Art. 186 (Art. 44 Cod. str.)
(Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere)
- Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di
segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati
normalmente sul margine destro della carreggiata nelle
immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo
da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza
possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di
segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le
caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicate nella
figura II.477.
- Il dispositivo a luce rossa deve avere intensita' tale da
risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a
100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente,
il dispositivo di segnalazione acustica puo' emettere un segnale
di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.
- Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il
suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da
essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di
ostacoli e con vento e rumori trascurabili.
- Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica
deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio
dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della
fine dell'abbassamento stesso.
Art. 187 (Art. 44 Cod. str.)
(Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere)
- Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i
dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni
di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro
della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a
livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada
alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro
dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore
a 2,50 m. L'intermittenza delle luci e' di 60 + 10 accensioni al
minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce
rossa devono essere tali che l'intensita' della luce emessa li
renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla
distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.
- La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche
prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che
sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che puo'
essere inferiore.
- I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci
eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada
possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a
livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere
caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul
margine destro.
- Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa
ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al
passaggio a livello del treno piu' veloce e l'abbassamento delle
barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del
funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e
luminosa.
- La chiusura delle barriere nonche' il funzionamento delle
segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al
termine del passaggio del treno.
Art. 188 (Art. 44 Cod. str.)
(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere)
- I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA
devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente
alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.
- Le caratteristiche e le modalita' d'installazione dei
segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a
quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali
verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno
per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non
superiore a 10 m dalla rotaia piu' vicina.
- I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei
passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche
uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due
segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul
medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di
sotto delle ali della croce medesima.
Art. 189 (Art. 44 Cod. str.)
(Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello)
- I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a
livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei
meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e
1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un
pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto
con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse
inclinate a 45ø, ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e
0,20 m.
- Puo' essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del
passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente
un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo
bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati piu'
cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata
stradale.
- Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo
bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad
elevata efficienza (classe 2).
Art. 190 (Art. 44 Cod. str.)
(Visibilita' ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa)
- La visibilita' della strada ferrata in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione
luminosa e' da considerarsi sufficiente allorche' l'utente della
strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli
consenta, in relazione alla velocita' massima dei treni sulla
linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia
in vista.
Art. 191 (Art. 44 Cod. str.)
(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo)
- Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo
ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con
segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra,
l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale
ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello
II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario
stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati.
- Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza
regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita'
di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per
ogni altra situazione che lo renda necessario.
- La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita'
dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese
dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la
posa degli altri segnali e' effettuata, invece, a cura e spese
degli enti proprietari della strada.