Art. 45. Uniformita' della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

  1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnale tica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

  2. Il Ministero dei lavori pubblici puo' intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalita' di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.

  3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, I'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

  4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

  5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, I'ente proprietario della strada puo' intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

  6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione.

  7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

  8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese autorizzate dall'lspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnicoprofessionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresi', stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.

  9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al precedente comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 192 (Art. 45 Cod. str.)

(Omologazione ed approvazione)

  1. Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento e' prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.

  2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato e' tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

  4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell'istanza.

  5. La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida solo a nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti diversi.

  6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal ministero dei Lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del Codice. Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.

  7. approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

  8. Il fabbricante assume la responsabilita' del prodotto commercializzato sulla conformita' al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la sicurezza stradale.


Art. 193 (Art. 45 Cod. str.)

(Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali)

  1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, deve essere presentata al ministero dei Lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:
    1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

    2. dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualita'; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di manodopera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;

    3. atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a cio' espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;

    4. dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;

    5. certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attivita' in essi svolte;

    6. certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;

    7. copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;

    8. dichiarazione che dimostri che l'impresa e' in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;

    9. certificazione antimafia a norma di legge;

    10. dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle attrezzature descritte all'articolo 194, comma 2;

    11. relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;

    12. certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;

    13. certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.

  3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovra' essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avra' validita' per un triennio dalla data del rilascio e verra' rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale.


Art. 194 (Art. 45 Cod. str.)

(Dotazioni tecniche e attrezzature)

  1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

    1. applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
    2. applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;
    3. attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;
    4. laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
    5. strumento per il controllo della qualita' delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;
    6. attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti.

  2. Le imprese devono, altresi', avere la proprieta' o la disponibilita' di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:

    1. attrezzature per il taglio dei metalli;
    2. presso-piegatrici;
    3. puntatrici e saldatrici;
    4. trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
    5. vasche di sgrassaggio metallo;
    6. cabina di verniciatura;
    7. forno di essiccazione.

  3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.


Art. 195 (Art. 45 Cod. str.)

(Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione)

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, e' revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita' di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attivita' di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilita' di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.

  2. L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

    1. fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
    2. mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77;
    3. costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
    4. mancato rispetto del sistema di qualita' previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del ministro dei Lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

  3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attivita' dell'impresa.


 

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