Art. 45. Uniformita' della segnaletica dei mezzi di regolazione e controllo
ed omologazioni
- Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnale
tica stradale non prevista o non conforme a quella
stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o da direttive ministeriali, nonche' la collocazione dei
segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello
prescritto.
- Il Ministero dei lavori pubblici puo' intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle
province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della
collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,
rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici
giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalita'
di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle
disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare
confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla
collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei
passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi
d'intesa con il Ministero dei trasporti.
- Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, I'installazione, lo spostamento, ovvero
la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni
conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal
Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo
nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle
strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
- Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori
pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
- Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti
in opera dai soggetti autorizzati, I'ente proprietario della strada
puo' intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare,
spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni
i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che
siano anche parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la
visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il
termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della
strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto
su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con
propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
- Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e
regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al
rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione,
ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero
dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto
altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi'
le modalita' di omologazione e di approvazione.
- Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
- La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle
imprese autorizzate dall'lspettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a
mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti
tecnicoprofessionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresi',
stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
- Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i
segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al precedente comma
6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o
approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose
oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 192 (Art. 45 Cod. str.)
(Omologazione ed approvazione)
- Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento e'
prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di
dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la
disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi
tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o
quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero
dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in
carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata
da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da
certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su
prove alle quali l'elemento e' stato gia' sottoposto, nonche' da
ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilita' e
l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o
l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto
versamento dell'importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.
- L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche
mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del
parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la
rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede
l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente
regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti
abbiano dato esito favorevole. L'interessato e' tenuto a fornire
le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere
richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di
omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti
depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale.
- Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i
quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche
fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei
Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto
possibile, la procedura prevista dal comma 2.
- Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il
ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla
produzione e commercializzazione del prodotto. Con
provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale
reiterazione dell'istanza.
- La omologazione o la approvazione di prototipi e' valida
solo a nome del richiedente e non e' trasmissibile a soggetti
diversi.
- Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi
riconosciuti ammissibili dal ministero dei Lavori pubblici, ai
sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui
all'articolo 45, comma 9, del Codice. Puo' essere disposta,
inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di
approvazione del prototipo.
-
approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto
ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del
fabbricante.
- Il fabbricante assume la responsabilita' del prodotto
commercializzato sulla conformita' al prototipo depositato e si
impegna a far effettuare i controlli di conformita' che sono
disposti dall'Ispettorato generale per circolazione e la
sicurezza stradale.
Art. 193 (Art. 45 Cod. str.)
(Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali)
- La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali
stradali verticali di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice,
deve essere presentata al ministero dei Lavori pubblici e
indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato;
- dichiarazione, con firma autenticata del legale
rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del
fiduciario responsabile della produzione e del sistema di
qualita'; del direttore tecnico che deve avere provata
esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il
potenziale di manodopera dipendente ritenuto congruo rispetto
al volume della produzione;
- atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione
degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il
quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte
di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, a cio' espressamente delegati, i
controlli e le verifiche ritenute necessarie;
- dichiarazione impegnativa del legale rappresentante
dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a
comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della
struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;
- certificato di abitabilita' o agibilita' dei locali in cui
opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per
territorio in relazione alle attivita' in essi svolte;
- certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure
nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;
- copia della documentazione presentata agli uffici di
competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima
denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo
smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali
rifiuti tossici e nocivi;
- dichiarazione che dimostri che l'impresa e' in regola con
tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;
- certificazione antimafia a norma di legge;
- dichiarazione di proprieta' o di disponibilita' delle
attrezzature descritte all'articolo 194, comma 2;
- relazione tecnica sull'attivita' dell'impresa, sul
potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con
particolare riguardo alla produzione dei materiali,
attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di
controllo prodotti;
- certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in
vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti
di lavoro;
- certificazioni di regolarita' in materia di sicurezza per
la messa a terra degli impianti.
- La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovra' essere
dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta
autorizzazione avra' validita' per un triennio dalla data del
rilascio e verra' rinnovata previa domanda da presentarsi allo
stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della
scadenza triennale.
Art. 194 (Art. 45 Cod. str.)
(Dotazioni tecniche e attrezzature)
- Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui
all'articolo 45, comma 8, del Codice, devono disporre di almeno
un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in
possesso delle seguenti attrezzature minime:
- applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate
di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono
essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale
stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
- applicatore meccanico a rulli per le pellicole
retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla
pressione;
- attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da
una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un
plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura
per il taglio dei pezzi unici;
- laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina
serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni
non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di
telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le
pellicole utilizzate, e da una camera isolata per
l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve
possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie
vigenti;
- strumento per il controllo della qualita' delle stampe
serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate
colorimetriche;
- attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e
per la pulizia dei supporti.
- Le imprese devono, altresi', avere la proprieta' o la
disponibilita' di attrezzature per la lavorazione meccanica dei
supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali
attrezzature deve comprendere:
- attrezzature per il taglio dei metalli;
- presso-piegatrici;
- puntatrici e saldatrici;
- trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
- vasche di sgrassaggio metallo;
- cabina di verniciatura;
- forno di essiccazione.
- Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola
ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in
vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di
antinquinamento.
Art. 195 (Art. 45 Cod. str.)
(Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione)
- L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del
Codice, e' revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attivita'
di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente
l'attivita' di produzione ovvero vengano a mancare
temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilita' di
attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
ministero dei Lavori pubblici assegna un congruo termine per il
ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione,
trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.
- L'autorizzazione puo' essere, altresi', revocata se viene
accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di
almeno una delle seguenti condizioni:
- fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal
presente regolamento o dalle altre disposizioni o non
rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
- mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed
elementi previsti dall'articolo 77;
- costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai
requisiti previsti dalle norme vigenti;
- mancato rispetto del sistema di qualita' previsto da
apposito disciplinare approvato con decreto del ministro dei
Lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
- Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2,
lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di
validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso
dell'attivita' dell'impresa.