Art. 46. Nozione di veicoli
- Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di
veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite
da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti
dal regolamento.
ATTUAZIONI
Art. 196 (Art. 46 Cod. str.)
(Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi)
- I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono
presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare
il superamento dei limiti sotto indicati:
- lunghezza massima 1,10 m;
- larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa
tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano
longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la
larghezza massima puo' raggiungere il valore di 0,70 m;
- altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza
massima del veicolo puo' raggiungere il valore di 0,70 m,
variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo
raggiungibile in corrispondenza dell'estremita' anteriore del
veicolo;
- sedile monoposto;
- massa in ordine di marcia 40 kg;
- potenza massima del motore 1 kw;
- velocita' massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore.
Tale limite e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al
numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato
dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. La
prova e' effettuata su strada il guidatore in posizione eretta
(massa 70 ± 5 kg).
- Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel
primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di
cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
- In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonche'
all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il ministro
dei Trasporti e della Navigazione puo' stabilire per tali
veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate
al comma 1.