Art. 46. Nozione di veicoli

  1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.


ATTUAZIONI


Art. 196 (Art. 46 Cod. str.)

(Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi)

  1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:

    1. lunghezza massima 1,10 m;
    2. larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima puo' raggiungere il valore di 0,70 m;
    3. altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo puo' raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremita' anteriore del veicolo;
    4. sedile monoposto;
    5. massa in ordine di marcia 40 kg;
    6. potenza massima del motore 1 kw;
    7. velocita' massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. La prova e' effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg).

  2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.

  3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonche' all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il ministro dei Trasporti e della Navigazione puo' stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.


 

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