Art. 47. Classificazione dei veicoli

  1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

    1. veicoli a braccia;
    2. veicoli a trazione animale;
    3. velocipedi;
    4. slitte;
    5. ciclomotori;
    6. motoveicoli;
    7. autoveicoli;
    8. filoveicoli;
    9. rimorchi;
    10. macchine agricole;
    11. macchine operatrici;
    12. veicoli con caratteristiche atipiche.

  2. I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:

    1.  
      categoria L1:
      veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

      categoria L2:
      veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

      categoria L3:
      veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se, si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

      categoria L4:
      veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

      categoria L5:
      veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

    2.  
      categoria M:
      veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

      categoria M1:
      veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

      categoria M2:
      veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

      categoria M3:
      veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

    3.  
      categoria N:
      veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
      categoria N1:
      veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
      categoria N2:
      veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
      categoria N3:
      veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

    4.  
      categoria O:
      rimorchi (compresi i semirimorchi);
      categoria O1:
      rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
      categoria O2:
      rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
      categoria O3:
      rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
      categoria O4:
      rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

 

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