Art. 48. Veicoli a braccia

  1. I veicoli a braccia sono quelli:

    1. spinti o trainati dall'uomo a piedi;
    2. azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.


ATTUAZIONI


Art. 197 (Art. 48 Cod. str.)

(Azionamento dei veicoli a braccia)

  1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.


 

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