Art. 48. Veicoli a braccia
- I veicoli a braccia sono quelli:
- spinti o trainati dall'uomo a piedi;
- azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
ATTUAZIONI
Art. 197 (Art. 48 Cod. str.)
(Azionamento dei veicoli a braccia)
- L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza
muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo
diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari
dispositivi.