Art. 49. Veicoli a trazione animale
- I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in:
- veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
- I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.