Art. 49. Veicoli a trazione animale

  1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in:

    1. veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
    2. veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
    3. carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

  2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.


 

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