Art 50. Velocipedi
- I velocipedi sono i veicoli con due o piu'
ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per
mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo.
- I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m
di lunghezza e 2,20 m di altezza.