Art. 51. Slitte
- La circolazione delle slitte e di tutti i
veicoli muniti di pattini, a trazione animale, e' ammessa
soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di
spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto
stradale.
- Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di
cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.